Rilevanza paesaggistico – ambientale delle opere edilizie in zona vincolata

La percepibilità della modificazione dell’aspetto esteriore del bene protetto costituisce un “prerequisito” di rilevanza paesaggistica delle opere eseguite, con la conseguenza che ove gli interventi non siano percepibili all’esterno viene a mancare a monte la rilevanza paesaggistica dei medesimi.

Va rilevato, infatti, che la disposizione di cui all’art. 146 comma 1 (“I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne’ introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a i valori paesaggistici oggetto di protezione”) riferisce infatti, ad attente lettura, l’obbligo autorizzativo esclusivamente a quegli interventi capaci di recare pregiudizio ai valori paesistici protetti. (T.A.R., Campania, Napoli, Sezione Settima, 5.5.2011 n. 2463).