La percepibilità della modificazione dell’aspetto esteriore del bene protetto costituisce un “prerequisito” di rilevanza paesaggistica delle opere eseguite, con la conseguenza che ove gli interventi non siano percepibili all’esterno viene a mancare a monte la rilevanza paesaggistica dei medesimi.
Va rilevato, infatti, che la disposizione di cui all’art. 146 comma 1 (“I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne’ introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a i valori paesaggistici oggetto di protezione”) riferisce infatti, ad attente lettura, l’obbligo autorizzativo esclusivamente a quegli interventi capaci di recare pregiudizio ai valori paesistici protetti. (T.A.R., Campania, Napoli, Sezione Settima, 5.5.2011 n. 2463).