Responsabilità medica

Responsabilità sanitaria

La Legge 8 marzo 2017 n.24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” ha introdotto una importante riforma in materia di responsabilità sanitaria.

 

Responsabilità penale del Medico

La legge ha abrogato il comma 1 dell’art. 3 della legge Balduzzi sulla colpa lieve ed ha introdotto l’art. 590-sexies c.p. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario) escludendo la punibilità del medico, in caso di morte o lesione personale del paziente, qualora il Medico, nello svolgimento della propria attività, abbia rispettato le raccomandazioni previste linee guida definite dalla legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali.

 

Responsabilità civile del Medico

La legge stabilisce che il Medico risponde del proprio operato, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, quindi, a titolo di responsabilità extracontrattuale “salvo cha abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.

Spetta, quindi, al paziente dimostrare, ex art. 2043 c.c., l’evento dannoso, la “colpa” del medico ed il nesso causale tra la condotta del Medico e l’evento dannoso.

Ulteriore conseguenza della natura extracontrattuale della responsabilità è il termine quinquennale di prescrizione entro il quale il paziente potrà far valere il suo diritto nei confronti del Medico.

 

Responsabilità civile della struttura ospedaliera

La struttura ospedaliera risponde a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c..

Ne consegue che il paziente dovrà dimostrare l’evento dannoso, mentre rimane a carico della struttura ospedaliera dimostrare che l’evento dannoso si è verificato per causa ad essa non imputabile e, quindi, di aver adottato tutte le misure per evitare il danno.

Il termine di prescrizione è di dieci anni.

Tali regole valgono anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica o in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.

 

Criteri di liquidazione del danno

Nella determinazione del danno il Giudice deve tenere conto della condotta del sanitario in rapporto all’osservanza delle linee guida.

Il danno conseguente all’attività della struttura  sanitaria  o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente  la  professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli  articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private.

 

Azione civile

L’azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28/2010.

Il paziente potrà agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie ed al Sanitario, per richiedere il ristoro dei danni subiti.

 

Polizza assicurativa

Tutte le strutture sanitarie devono munirsi di polizza assicurativa.

Resta fermo l’obbligo di copertura assicurativa (già previsto dall’art. 3, comma 5, lett. e, del Decreto Legge 13.8.2011, n. 138) per il Sanitario che eserciti al di fuori di una delle strutture sanitarie o che presti la propria opera all’interno della stessa in regime libero-professionale o si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

 

Fondo di garanzia

È stato istituito un fondo di garanzia che risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria qualora: a) il danno sia di importo eccedente al massimale previsto dal contratto di assicurazione; b) la struttura sanitaria o il Medico risultino assicurati presso un’impresa che si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa; c) la struttura sanitaria o il medico siano  sprovvisti di assicurazione.