Piscina ed interventi in zona vincolata paesaggisticamente

La realizzazione di una gradinata di accesso ad una piscina da parte di una struttura alberghiera è intervento privo di opere esterne e verticali né percepi-bile dall’esterno ed è pertanto consentito dal Piano Territoriale Paesistico dell’Isola di Capri.

Come precisato dal TAR Campania, Napoli, Sezione Sesta, con sentenza del 10.1.2018, n. 164, l’intervento edilizio da parte di una struttura alberghiera da realizzarsi in zona R.U.A. restauro urbanistico – edilizio e paesistico – ambientale del P.T.P. dell’isola di Capri (che ricomprende tutte le aree già “urbanizzate” e “antropizzate” da sottoporre, appunto, a detto restauro) e finalizzato alla realizzazione di una gradinata per accesso ad una piscina già esistente, è per definizione privo di opere esterne e verticali, dunque neppure percepibile dall’esterno.  Così come deve osservarsi che trattasi di intervento non determinante né aumento di volume né sottrazione di area a verde.

A tal riguardo i Giudici del TAR di Napoli hanno evidenziato, altresì, che la previsione dell’art. 9, del Piano paesistico dell’Isola di Capri invero, concerne lavori che, alla luce delle definizioni che si enucleano dall’art. 3, lett. a), b) e c) del testo unico delle disposizioni legislative in materia edilizia, di cui al d.lgs. 6 giugno 2001, n. 378 – utili per l’attitudine descrittiva del tipo di intervento, anche in tema di tutela del paesaggio –, assolvono un ruolo strettamente manutentivo e conservativo del patrimonio edilizio esistente ed escludono l’asservimento all’edificazione di nuove porzioni del territorio, oltre quelle che sono già state interessate dall’attività costruttiva.

Ciò vale all’evidenza per i lavori di “manutenzione ordinaria e straordinaria”, per i quali resta però fermo l’obbligo di non alterazione delle superfici delle unità immobiliari e delle destinazioni in uso in atto, circostanze queste entrambe nella specie non ricorrenti.

In definitiva, la realizzazione di una gradinata di accesso ad una piscina già esistente è intervento consentito dal citato art. 9 e non vietato dall’art. 13 del medesimo citato P.T.P. proprio perché, come già rilevato, non comporta incremento alcuno di volume.

Detto in altri termini, l’intervento di che trattasi non appare produrre quel paventato “pregiudizio e compromissione degli elementi caratteristici del paesaggio tutelato” che fonda il parere sfavorevole della Soprintendenza.

Non convince, peraltro, il distinto argomento logico espresso nel parere negativo della Soprintendenza impugnato per cui l’intervento introdurrebbe nuovi ostacoli in relazione a disabilità motorie e visive dei fruitori della piscina.

In disparte la mancata esternazione delle ragioni per cui la realizzazione della gradinata dovrebbe comportare il paventato effetto, l’intervento proposto appare piuttosto orientato (poiché consente innanzitutto un ingresso graduale in acqua) a risolvere le problematiche connesse alle attuali modalità di ingresso in acqua affidato a una scaletta di sicurezza in acciaio inox che è quanto meno parimenti problematica per portatori di handicap motori e/o visivi.