Gli “impianti di distribuzione di carburante” e la loro classificazione ai fini urbanistici

L’art. 24, (rubricato “Pertinenze delle strade”)  del d.lgs. 285/1991 (cd. Codice della Strada) stabilisce, al comma 4, che “sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall’ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.”

La giurisprudenza amministrativa sul punto ha precisato che gli “impianti” di distribuzione di carburante rientrano tra le opere catalogabili lato sensu come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale, come tali installabili in qualsiasi zona del territorio ivi comprese nelle aree destinate a verde agricolo. (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 23.1.2007, n.192; Cons. St., 18.11.2011, n. 2143; Cons. Stato, Sez. V, 9.6.2008, n. 2857; conf. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 18.11.2011, n. 2143; TAR Lazio, Latina, Sez. I, 8.7.2009, n. 673; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 1.12.2008, n. 20719; T.A.R. Palermo, Sez. II, 29.11.2012, n. 2468).

Con riferimento, in particolare, alla Regione Campania, con il termine “impianto” va inteso “il complesso commerciale unitario sulla pubblica via, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso impianto, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici ed ai manufatti per i servizi all’automobile ed all’automobilista, e dalle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.”. (art. 2 legge regione Campania del 30.7.2013, n. 8; conf. art. 24,  d.lgs. 285/1991 (cd. Codice della Strada)).